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Bando Interventi di garanzia per PMI

NOME DEL BANDO

Interventi di garanzia per liquidità e per investimenti PMI

POR CReO linea di intervento 3.1

SCADENZA

Le richieste di garanzia e controgaranzia possono essere presentate a Fidi Toscana S.p.A. in qualsiasi momento dell’anno fino al 31 ottobre 2018.
Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche.
Le richieste di garanzia finalizzate alla copertura del costo del lavoro dipendente pervenute a partire dal 1 luglio 2010 e le richieste relative all'indotto delle imprese siderurgiche, sono deliberate con priorità secondo uno specifico ordine cronologico indipendente.

A CHI E' RIVOLTO

Micro, piccole e medie imprese, singole o consorziate, con sede legale nel territorio regionale nei settori Agricoltura, Pesca, industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato. 

Sono fatte salve specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla normativa comunitaria.


TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il fondo opera per :

1) il consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine concessi sotto qualsiasi forma tecnica da istituti di credito diversi da quello finanziatore a condizione che il tasso d’interesse al quale è regolata l’operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve da consolidare;

2) il reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati nell’ultimo triennio;

3) il rifinanziamento volto a estinguere finanziamenti a medio e lungo termine già erogati;

4) per gli investimenti e per sottoscrizione di cambiali agrarie e cambiali pesca con le modalità di cui al Piano Agricolo Regionale 2008-2010, relativamente ai settori Agricoltura e Pesca;

5) processi di capitalizzazione dell’impresa, a condizione che, in riferimento all’ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto dell’impresa risulti non inferiore al 20% del totale dell’attivo incrementato del valore del finanziamento garantito o controgarantito;

6) garantire il pagamento di stipendi e contributi ai dipendenti , in questo caso non si applica il parametro oneri finanziari/fatturato;

7) per liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche e verso le imprese fornitrici di imprese siderurgiche in questo caso non si applica il parametro oneri finanziari/fatturato;

8) per la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese dell’industria ferroviaria e verso le imprese fornitrici di imprese dell’industria ferroviaria; in questo caso non si applica il parametro oneri finanziari/fatturato;

9) per la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi e verso le imprese fornitrici di imprese edili insolventi che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- fallimento;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- liquidazione volontaria;
- ristrutturazione del debito.
In questo caso non si applica il parametro oneri finanziari/fatturato.

10) per la liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito dell’evento alluvionale in Toscana del 2011.

11) per gli investimenti effettuati nel territorio della Regione Toscana, compreso il microcredito, ai sensi del Reg. CE 800/08 nei settori industria, commercio, turismo, servizi e artigianato. Sono fatte salve specifiche esclusioni, oltre a quelle previste dalla normativa comunitaria;

12) per gli investimenti effettuati in Toscana nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa".


Per le finalità di cui ai punti 11 e 12 sono ammesse anche operazioni di locazione finanziaria.

Durata. L’operazione finanziaria garantita o controgarantita non potrà avere durata inferiore a 18 mesi e superiore a 120 mesi. Le cambiali agrarie possono avere durata inferiore a 18 mesi.

Nel caso di garanzia diretta sono ammesse le operazioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 purché con durata superiore a 60 mesi, fatta eccezione:
- per le cambiali agrarie e le cambiali pesca, per le quali la garanzia diretta può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;
- per le operazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 per le quali la garanzia diretta può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 120 mesi.

Per le operazioni di liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese siderurgiche e verso le imprese dell’industria ferroviaria la garanzia è concessa a condizione che sia prevista la canalizzazione dei pagamenti, da parte dell’impresa debitrice, sulle banche finanziatrici e a condizione che le imprese debitrici rilascino alle PMI richiedenti attestazione di riconoscimento del debito relativo alle fatture scadute e non pagate.
Nel caso di controgaranzia e cogaranzia, sono ammesse le operazioni anche con durata inferiore a 60 mesi.

Tipologia di garanzia rilasciabile
Sono rilasciate garanzie dirette a favore delle imprese, cogaranzie prestate dai garanti a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente a Fidi Toscana e controgaranzie a favore di garanti di primo livello rappresentati dai consorzi di garanzia collettiva fidi (di cui all’art. 13 d.l. 269/03 e successive modifiche e integrazioni) e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. 385/93 e successive modifiche, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI.

QUOTA FINANZIAMENTI 

Concessione di garanzie, cogaranzie o controgaranzie.
La garanzia è una fidejussione con cui, Fidi Toscana S.p.A. in questo caso, si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato – per garantire l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa cliente.
La cogaranzia prestata dai garanti a favore dei soggetti finanziatori, congiuntamente a Fidi Toscana
La controgaranzia è una garanzia rilasciata ad un garante di primo livello che presta a sua volta una garanzia direttamente ad un soggetto finanziatore.

La garanzia diretta è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento o prestito partecipativo. Nel caso delle finalità di cui ai punti 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del paragrafo 3 Operazioni ammissibili, la garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento, prestito partecipativo o operazione di locazione finanziaria.

La cogaranzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata, congiuntamente a un garante, con una copertura uguale a quella fornita dal garante stesso. Il rischio che rimane in capo al soggetto finanziatore non può comunque essere inferiore al 20%.

La controgaranzia è concessa ai garanti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito sui finanziamenti concessi alle PMI a condizione che i garanti abbiano garantito una quota non superiore all’60% di ciascun finanziamento. La controgaranzia è escutibile dal garante ammesso all’intervento della Misura, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della PMI inadempiente.

L’importo massimo garantito è fissato in Euro 500.000,00 per singola impresa. L’importo massimo garantito per le finalità di cui ai punti 7, 8, 9, 10 del paragrafo 3 è fissato in Euro 1.000.000,00 per singola impresa. Per la finalità di cui al punto 11 del paragrafo 3 l’importo massimo garantito è fissato in Euro 800.000,00.
Per la finalità di cui al punto 12 del paragrafo 3 l’importo massimo garantito è fissato in Euro 1.500.000,00.

Costo della garanzia
Le garanzie dirette e le cogaranzie sono concesse alle imprese gratuitamente nei limiti fissati dai Reg. (CE) n. 1998/2006, dal Reg. (CE) n. 1535/2007 , n. 875/2007 e n. 800/2008. Alle operazioni che eccedono tali limiti sarà addebitato un costo pari al prezzo di mercato.
Nel caso di controgaranzia, il beneficio derivante dalla presente misura regionale deve tradursi in un vantaggio economico a favore dell’impresa beneficiaria; pertanto il garante di primo livello dovrà addebitare all’impresa le spese derivanti dall’istruttoria e dalla remunerazione del rischio per la parte non coperta dalla controgaranzia.

A CHI RIVOLGERSI

Referenti provinciali
Lucca, Pistoia, Massa Carrara3481815071' 055 2384224, ': Paola Lamandini, p.lamandini@fiditoscana.it;
Firenze, Prato, Arezzo 055 2384275': Rossana Salica, r.salica@fiditoscana.it;
Grosseto, Siena 055 2384204': Alessandra Marini, a.marini@fiditoscana.it;
055 2384285'Pisa, Livorno: Leonardo Regini, l.regini@fiditoscana.it.
Referenti regionali:
Federica Buoncristiano Tel. 055 438 3414 federica.buoncristiani@regione.toscana.it;
Paola Rogai Tel. 055 43803677' paola.rogai@regione.toscana.it
Responsabile del procedimento Simonetta Baldi, simonetta.baldi@regione.toscana.it

Approfondimenti sulle pagine di Fidi Toscana s.p.a.: www.fiditoscana.it/gar_e_e/m_liq/default.asp

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